di Luciano Manna – E’ quanto si apprende a seguito di una ispezione Arpa nella fabbrica Acciaierie d’Italia, quella relativa al secondo trimestre del 2024, e conseguente documento inviato da Ispra al Ministero e alla Procura con tanto di accertamento di violazione e proposta di diffida. (scarica il documento)
Con comunicazione di Acciaierie d’Italia S.p.A. in A.S. acquisita al Prot. ISPRA n. 18277 del 02/04/2024 il Gestore ha comunicato che alla settima ora del 31/03/2024 era stato registrato dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) del camino E137 un valore anomalo della concentrazione media oraria di NOx pari a 356,69 mg/Nm3 e che erano in corso indagini per poter determinare le cause all’origine dell’evento. In relazione alla suddetta informativa con nota ISPRA Prot. n. 22869 del 23/04/2024 è stato chiesto al Gestore di trasmettere nei tempi tecnici strettamente necessari informazioni tecniche di dettaglio relative alla possibile dinamica di origine del superamento e alle relative contromisure poste in atto per evitare il
ripetersi dell’evento.
Con nota ADI Prot. DIR 160 del 30/04/2024, acquisita in pari data al Prot. ISPRA n. 24169, la Società ha riscontrato le richieste informando che “non vi è stato alcun superamento del VLE previsto dall’AIA” e che “la media giornaliera pari a 211,65 mg/Nm3 è risultata essere inferiore rispetto al relativo valore limite giornaliero (250 mg/Nm3)”, non fornendo riscontro alcuno in merito alle eventuali contromisure messe in atto per evitare il ripetersi dell’evento. Nell’ambito del controllo ordinario relativo al II trimestre 2024, come definito all’interno del verbale
di verifica documentale del 7 giugno 2024, ARPA Puglia ha proceduto a condurre rilievi strumentali presso il camino E137 (riscaldamento arie comburente cowpers AFO 4). Tali rilievi si sono svolti dalle ore 0.00 alle ore 23.59 del 28/05/2024 e con nota ARPA Puglia Prot. n. 59722 del 30/07/2024, acquisita in pari data al Prot. ISPRA n. 42801, sono stati inviati i relativi esiti del monitoraggio condotto.
Alla luce di quanto sopra, si è rilevato che il parametro NOx (espresso come NO2) supera il valore limite giornaliero autorizzato con Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC 2011-450 del 04/08/2011, come rilevabile da Rapporto di Prova di ARPA Puglia n. 8778-2024 REV.0 del 25/07/2024 (allegato n.1 con relativo verbale di campionamento).
Si accerta, pertanto, con la presente la violazione della seguente prescrizione dell’atto autorizzativo in riferimento:
1. mancato rispetto della prescrizione 66, riportata al paragrafo 3.7.2 “Altoforno – Generazione vento caldo” del Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011- 450 del 04/08/2011, in quanto il parametro NOx (espresso come NO2) pari ad un valore medio giornaliero di 223 mg/Nm3 (+/- 12,9 mg/Nm3) supera il valore limite giornaliero di 100 mg/Nm3
autorizzato con Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC2011-0000450 del 04/08/2011 (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2012), da rispettare “postadeguamento”, cioè a valle di tutte le attività e di tutti gli interventi di adeguamento conclusi entro il 23/08/2023 col termine del Piano Ambientale ex DPCM 29/09/2017.
Per la violazione di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell’art. 29-decies comma 6, propone a
codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida, provveda a:
a. indicare le cause che hanno determinato i superamenti del parametro NOx, con particolare riferimento ai vari assetti di funzionamento e di gestione del processo di riscaldo cowpers;
b. adeguare i format dei report SME con i limiti imposti dall’atto autorizzativo, sia per il parametro NOx sia per il parametro SOx;
c. descrivere il sistema di controllo del processo di riscaldo dell’aria comburente dei cowpers focalizzandosi sui parametri da ottimizzare ai fini dell’adeguamento del limite vigente;
d. indicare gli adeguamenti che il Gestore intende mettere in campo per evitare il ripetersi dei superamenti in oggetto;
e. trasmettere agli enti di controllo (ISPRA/ARPA Puglia) evidenze delle azioni correttive effettuate.
In riferimento all’art. 29-decies comma 9, si comunica altresì che la violazione di cui sopra non è stata accertata precedentemente nel corso dell’ultimo anno (inteso come i 365 giorni precedenti
all’accertamento). Si segnala, tuttavia, che dalle ulteriori verifiche effettuate nell’ambito del controllo ordinario relativo al II trimestre 2024, risultano valori di concentrazione medi giornalieri per il parametro NOx superiori a 100 mg/Nm3 per numerose giornate successivamente alla data dal 23 agosto 2023.
In considerazione del regime sanzionatorio dell’articolo 29-quattuordecies del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio ritiene di dover procedere all’applicazione del comma 3 lettera a) del medesimo articolo 29-quattuordecies per la violazione richiamata al punto 1 della presente nota, fatta salva l’individuazione di un più grave reato. In ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 3 lettera a) del medesimo articolo 29-quattuordecies, la presente nota informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Taranto quale ipotesi di reato in adempimento agli obblighi previsti dall’art.331 del CPP. La presente informativa è stata elaborata in collaborazione con il personale incaricato di eseguire il controllo ed i campionamenti relativi alla II ispezione trimestrale 2024.