di Luciano MannaSalvo rinnovi o colpi di scena, ad oggi, l’ingegnere Roberto Primerano è ancora dirigente di Arpa Puglia sino al 30 giugno 2023, così è riportato sul sito web di Arpa Puglia. Nello specifico Primerano è referente per le strutture “UOS Impiantistico e Rischio Industriale del DAP di Taranto.

Abbiamo chiesto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione se la posizione dell’ingegnere, o una sua eventuale riconferma, sia compatibile con la Legge Severino, del 6 novembre 2012, n. 190, che interviene in materia di prevenzione e repressione della corruzione. In particolare, l’art. 1, comma 4, lett. e, della citata legge n. 190/2012, dispone che l’Anac definisca i criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e le misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. (Direttiva sulla rotazione del personale MLPS 2021-2023). Perché lo chiediamo all’Anac? Perché, benché sul sito di Arpa Puglia Primerano risulta essere in carica dall’1 luglio 2021 (probabilmente perché sul sito si riporta solo la data di riconferma del ruolo), ci risulta che l’ingegnere Primerano, in qualità di dirigente, si occupi di rischio industriale nel DAP di Taranto dal 1 settembre 2009, almeno così dichiara lui stesso nel suo curriculum vitae datato marzo 2015 pubblicato nel portale amministrazione trasparente di Arpa Puglia.

La questione morale invece verte su ciò che nel corso degli anni abbiamo appreso dalle cronache giudiziarie del processo Ambiente svenduto, oltre ad averle vissute sulla nostra pelle alle udienze svolte nelle aule di Tribunale partecipando come pubblico e come teste. Nel processo Ambiente svenduto Roberto Primerano, tecnico e ingegnere, è stato giudicato con rito abbreviato, condannato in primo grado a 3 anni e 4 mesi, pena ridotta ad 1 anno in appello e annullata per prescrizione dalla Cassazione. Come si può leggere anche sulle testate nazionali che hanno narrato le vicende dell’inchiesta e successivo processo penale, tra le più esaustive quelle de Il Fatto Quotidiano, Primerano era accusato di falso ideologico per due distinti episodi risalenti al 2009 e 2010: troppo tempo al fine della valutazione dei giudici era passato per giudicare il fatto del 2009 mentre per la seconda ipotesi di falso è arrivata la prescrizione: si trattava di una perizia redatta nel 2010 su ordine della Procura per accertare se la diossina emessa dall’Ilva avesse effettivamente avvelenato acque, terre e animali. La Suprema Corte ha annullato la sentenza precedente che lo condannava ad 1 anno riconoscendo l’intervenuta prescrizione.

Per i giudici che lo avevano condannato Primerano era in “mala fede” perché negò l’esistenza dell’impronta digitale della diossina che avrebbe inchiodato la fabbrica Ilva mentre dalle conversazioni intercettate si evince “una palese collusione tra il consulente Liberti e la dirigenza dell’Ilva”, ma soprattutto la consapevolezza per Primerano di “assecondare i desiderata del cattedratico e dei vertici della società”. Le parole pronunciate del pubblico ministero Mariano Buccoliero, durante la sua requisitoria al processo “Ambiente Svenduto” per il disastro ambientale contestato all’Ilva gestita dai Riva in corso davanti alla Corte d’Assise, sono eloquenti: “L’attivita di consulenza di Liberti e Primerano è stata concordata e orientata in favore di Ilva. Il comportamento dei consulenti risulta gravissimo perché avevano il dovere di bloccare questo mercimonio che ha portato malattia e morte

I tarantini ripongono fiducia nell’operato del DAP di Taranto di Arpa Puglia e per questo sarebbe forse il caso, sia per la citata Legge che per una questione morale sotto gli occhi di tutti, che l’ingegner Primerano non fosse più impegato come dirigente del settore Rischio Industriale e magari, perché no, fosse designato per qualche ruolo ben lungi dalle questioni tarantine, in tutti i sensi. Per non sbagliare abbiamo scritto all’Anac invocando l’applicazione della Legge e mostrando tutti i nostri leciti dubbi di natura morale relativi al procedimento penale citato dove il Primerano è prescritto e i reati a lui contestati dalla Procura non sono stati giudicati dai giudici solo perché è passato troppo tempo.