In una nota del 5/9/2019 inviata al sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Direttore dell’Agenzia del Demanio di Puglia e Basilicata ha precisato alcuni aspetti formali rispetto all’immobile demaniale marittimo ex sede del ristorante Il Gambero.
In una nota del 21/6/2019 la Capitaneria di Porto di Taranto ha formalizzato all’Ente Civico la manifestazione di interssse all’utilizzo dell’immobile in oggetto, per destinarlo a propria sede, previo esito favorevole dell’istruttoria finalizzata alla relativa consegna. In riscontro alla nota della Capitaneria l’Amministrazione comunale di Taranto, con una nota del 25/6/2019, ha comunicato parere contrario all’utilizzo del bene quale sede della Capitaneria di Porto di Taranto, poiché esso si presta ad usi civici e di attrazione, come previsto nella pianificazionedella zona di Porta Napoli, che la stessa Amministrazione sta ponendo in essere.
In merito – specifica l’Agenzia del Demanio al sindaco Melucci – si rappresenta che, essendo il bene appartenente al Demanio Marittimo, la relativa consegna in uso governativo alla Capitaneria di Porto per proprie finalità istituzionali è prioritaria rispetto alle finalità di usi civici e di attrazione previsti dalla pianificazione di codesto Comune; infatti, nella regolazione degli aspetti dominicali del Demanio Marittimo, la disciplina del procedimento di consegna costituisce espressione di podestà legislativa esclusiva dello Stato, a cui è rimessa ogni opportuna valutazione in merito ai diversi usi pubblici (difesa, sicurezza, soccorso, ecc…), in quanto rientranti nella materia dell'”ordinamento civile”.
Inoltre, si evidenzia – prosegue la nota del Direttore dell’Agenzia del Demanio di Puglia e Basilicata – che la consegna alla Capitaneria di Porto consentirebbe un notevole risparmio per l’Erario, mediante la chiusura della locazione passiva relativa all’attuale sede, in attuazione delle disposizioni previste dall’art. 1 comma 387 della L. 191/2009 in materia di razionalizzazione ed abbattimento dei costi delle PA. Infine si rileva che qualora vi fossero concessioni vigenti o in istruttoria sul bene richiesto in consegna, le stesse risultano revocabili ai sensi dell’Art. 42 Codice Navigazione – Revoca delle concessioni: “le concessioni che importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell’amministrazione marittima”.