Non aveva convinto nessuno l’Ordinanza contingibile ed urgente del 27 febbraio che il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, aveva scagliato timidamente contro la fabbrica ex Ilva gestita da ArcelorMittal. Rinaldo non ha convinto neanche il TAR che ne ha annullato l’istanza cautelare e quindi di fatto l’effetto dell’ordinanza, rimandando la decisione all’udienza del 7 ottobre. Eppure il sindaco Melucci nell’ordinanza esprimeva “la sussistenza di un rischio concreto ed attuale per la comunità tarantina”. Ma forse non ne era convinto neanche lui del rischio sanitario dei tarantini che dice di difendere, visto che poi non ha neanche impugnato la sentenza del TAR che gli ha annullato l’effetto dell’ordinanza. In realtà non ci convinceva già nel dicembre del 2017 quando da neo sindaco rinunciava con il comune di Taranto all’instanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo contro quello che fu l’ultimo DPCM che ha condannato i tarantini, cioè il decreto che introduceva l’Autorizzazione Integrata Ambientale per il gestore ArcelorMittal. Una AIA che riprendeva le prescrizioni non attuate dell’AIA del 2012 che dovevano essere attuate entro il 2015, poi prorogate, al 2016 e poi al 2017 con i vari decreti, sino a giungere, appunto alla nuova AIA che rilanciava l’attuazione delle prescrizioni al 2023 (ma dovevano essere attuate entro il 2015).
Magra figura oggi per gli spartani nostrani in sede di Conferenza dei servizi indetta dal Ministero dell’Ambiente che tratta proprio l’attuazione delle prescrizioni. Leonida manda avanti un rappresentante oer il comune di Taranto che rimane però intimorito e timido di fronte all’ennesima richiesta dell’azienda di prorogare i termini di attuazione delle prescrizioni. Nessuna opposizione. Una degna espressione della tutela dei cittadini. Complimenti all’amministrazione Melucci e ai tecnici che manda in sede istituzionale a rappresentarci. Bravi.
Alle 10.30 del 26 maggio 2020 si è tenuta la Conferenza dei servizi avente oggetto “istanza di differimento ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPCM del 29 settembre 2017, di alcune scadenze del Piano Ambientale per il polo siderurgico di Taranto – determinazioni in merito alle modifiche relative agli interventi di cui alla prescrizione n. 6 (chiusura nastri trasportatori) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29/09/2017”, convocata con nota del 15 maggio 2020 in modalità di videoconferenza videoregistrata, a seguito dell’emergenza sanitaria connessa al COVID-19 e in considerazione dell’urgenza di giungere ad alcune conclusioni, con riferimento alle prescrizioni in scadenza.
Alla riunione hanno partecipato il rappresentante della Provincia di Taranto, ing. Aniello Polignano, il rappresentante del Comune di Taranto, ing. Fausto Koronica, il rappresentante del Comune di Statte, ing. Mauro De Molfetta, il rappresentante del Comando provinciale dei VV.F. di Taranto, ing. Pierpaolo Patrizietti, il rappresentante della ASL di Taranto, dott. Michele Tria, i rappresentanti di ISPRA, dott. Francesco Astorri, dott. Fernando Pensosi e ing. Valeria Canè, a supporto del MATTM il rappresentante della Commissione istruttoria per l’AIA-IPPC, il dott. Antonio Fardelli, i rappresentanti dell’ILVA S.p.A. in A.S., dr. Francesco Ardito, avv. Antonio Lupo, prof. Alessandro Danovi, dott. Claudio Sforza, ing. Giancarlo Quaranta, ing. Angelo Cavallo e i rappresentanti di Arcelor Mittal Italia S.p.A., ing. Alessandro Labile, ing. Angelo Di Martino, ing. Loris Pascucci, ing. Vincenzo Di Gioia, ing. Egidio De Pasquale, avv. Elisabetta Gardini, avv. Daniele Ripamonti, dott.ssa Chiara Samale.
I Commissari di ILVA S.p.A. in A.S hanno presentato istanza per modificare i cronoprogrammi relativi ad alcune prescrizioni e dichiarano che i ritardi di attuazione non sono dovuti alla volontà del gestore. Con la nota inviata al MATTM del 21 aprile 2020 i Commissari di ILVA S.p.A. in A.S chiedevano l’approvazione delle modifiche dei cronoprogrammi relativi alle prescrizioni n. 6 (Chiusura nastri trasportatori); n. UA11 (Scarichi parziali industriali); n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale); n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d’altoforno e polverino d’altoforno); n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis). Con altre successive note successive la società ArcelorMittal Italia S.p.A. ha trasmesso il cronoprogramma relativo all’attuazione della prescrizione n. 6 (Chiusura dei nastri trasportatori e delle cadute) con termine ultimo per la copertura di tutti i nastri al 31/7/2021.
Il dirigente del MATTM che presiede la riunione specifica che uno dei termini oggetto della richiesta di differimento delle ottemperanze è di imminente scadenza, cioè la prescrizione n. 6, scadenza 31 maggio 2020, la copertura dei nastri. Nel successivo giro di consultazioni dei partecipanti prendono la parola l’ing. De Molfetta, del comune di Statte e l’ing. Koronica, del comune di Taranto. Entrambi non manifestano elementi ostativi all’accoglimento della richiesta di differimento dei termini ma si limitano semplicemente alla richiesta di conoscenza delle date di ripresa dei cantieri per la copertura dei nastri. L’ing. Koronica però si auspica, tuttavia, una riduzione dei tempi di differimento dei termini rispetto quanto richiesto.Nessun motivo ostativo al differimento neanche dal rappresentante della Provincia di Taranto. L’ing. Labile di AMI precisa che l’impegno prospettato si riferisce alla copertura del 90% dei nastri in quota entro il febbraio 2021 mentre il Presidente rammenta che la prima richiesta pervenuta richiedeva un differimento dei termini al 31/12/2020, poi incrementato di ulteriori 7 mesi. Osserva, quindi, che un differimento dei termini di 14 mesi è estremamente significativo.
Più incisivo l’intervento della Regione Puglia, che non ha partecipato ma ha inviato una nota dove ritiene “il termine ultimo entro il quale attuare pienamente la prescrizione n. 6 sia inderogabilmente la prima decade di settembre 2020”. Imponendo nelle more misure di contenimento per la diffusione di polveri dai nastri non coperti, da concordare ex ante ed ex post con l’ente di controllo e con ARPA Puglia. Si oppone, addirittura, alla nota della Regione Puglia il comune di Statte che con l’ing. De Molfetta ritiene accoglibile la richiesta dei Commissari straordinari, a condizione di prevedere il monitoraggio dell’avvio dei cantieri.
L’ing. Alessandro Labile, per Arcelor Mittal Italia S.p.A., ritiene che il parere della Regione non tiene conto della realtà dei fatti, e risulti pertanto irrealistico e non condivisibile mente l’ avv. Lupo, dell’Amministrazione straordinaria, mostra perplessità sulle modalità con le quali la regione Puglia ha ritenuto di contribuire ai lavori della Conferenza di servizi, che non appare del tutto in linea con l’esigenza di leale collaborazione tra amministrazioni e di consentire approfondimenti e un efficace confronto. Dello stesso avviso il dott. Ardito, sempre per l’Amministrazione straordinaria, che conferma le perplessità indicate dal avv. Lupo sulle modalità di intervento della Regione Puglia, che snatura il senso che a norma attribuisce allo strumento della Conferenza di servizi.
Il Presidente prende atto della posizione della Regione. Prende, altresì, atto che pur con specifiche considerazioni e cautele, le altre amministrazioni territoriali non hanno espresso posizioni ostative alla concessione del differimento dei termini al 31 luglio 2021 per quanto concerne la prescrizione n. 6, richiesto con l’istanza pervenuta dai Commissari di ILVA S.p.A. in A.S. Ritiene, in particolare, importante considerare la posizione presentata dai rappresentanti dei comuni, enti più direttamente sensibili alle esigenze locali.
Davvero un bel teatrino. Complimenti ai rappresentanti istituzionali locali sempre pronti a difendere l’ambiente e la salute delle persone sulla stampa locale, ma con un atteggiamento ben differente negli incontri in cui c’è bisogno di osteggiare le ripetute proroghe dei gestori della fabbrica circa l’attuazione delle prescrizioni che incidono proprio su ambiente e salute, ricordando, a questi illustri e rispettabilissimi rappresentanti istituzionali, che queste stesse prescrizioni, quelle del DPCM del 2017 sono le stesse non attuate dell’AIA del 2012 che dovevano essere attuate entro il 2015! Nello specifico, e cioè proprio in merito alla prescrizione nr.6 che riguarda la copertura dei parchi, i rappresentanti locali che hanno partecipato alla Conferenza dei servizi avrebbero dovuto ricordare all’azienda che già nel 2016 la mancata copertura era oggetto di violazione da parte di Ispra. A settembre 2016, doveva essere coperto il 100% della totalità dei nastri. Ma siamo nel 2020, proroghiamo di altri 14 mesi, “che vuoi che sia, una minchiata!”.