Antonio Pasca, Presidente della sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, respinge l’istanza di cautela monocratica e fissa la Camera di Consiglio per il prossimo 22 aprile 2020. Così è stato deciso il 2 aprile, con pubblicazione il 3 aprile del documento N. 00201/2020 REG.PROV.CAU., a seguito del ricorso principale depositato dei legali di ArcelorMitta Italia spa in opposizione all’ordinanza n. 15 del 27 febbraio 2020 emessa dal sindaco pro tempore del comune di Taranto, Rinaldo Melucci. Dal documento del TAR le motivazioni sembrerebbero futili e derivanti da una leggerenza non di poco conto da parte deil egali dell’azienda e rilevata dal Presidente del TAR.

Nel giudizio amministrativo si può impugnare un provvedimento richiedendone la sospensione mediante misura cautelare collegiale, cioè con la discussione in una udienza con una data fissata, oppure, in caso di estrema gravità o urgenza, si può chiedere la sospensione venga valutata singolarmente, in maniera monocratica dal Presidente del Tribunale. Cosa è successo, quindi, in questo caso?

I legali di ArcelorMittal hanno presentato un primo ricorso impugnando l’ordinanza urgente e contingibile del Sindaco chiedendone la sospensiva presentando una misura cautelare collegiale, quindi per discuterne davanti al collegio con la fissazione di una udienza. Successivamente, i legali di AM hanno presentato un ricorso per motivi aggiunti impugnando la comunicazione del Sindaco di Taranto prot. n. 173/2020 del 29 marzo2020, avente ad oggetto “Ordinanza Sindacale n. 15 del 27.02.202 – rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva –Arcelor Mittal di Taranto – emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche. Comunicazione”.

Nel ricorso per motivi aggiunti non avrebbero dovuto impugnare solo la comunicazione, di per se un atto non autonomamente lesivo, ma, anche, nuovamente l’ordinanza. Per questo motivo futile non è stato concesso il decreto di sospensione dell’ordinanza. Inoltre il Presidente del Tribunale rileva che, in virtù del fatto che l’udienza per la discussione della misura cautelare collegiale è fissata per il 22 aprile, metre l’ordinanza scade il 27 aprile, non c’è necessità di estrema gravità ed urgenza per adottare un provvedimento di sospensione. Inoltre, aggiunge il Prersidente Pasca, l’ordinanza del sindaco prevede che AM possa avanzare richieste di proroga per ragioni di sicurezza.